Con il Piano Casa, introdotto dal decreto legge 47/2014, si inasprisce la lotta all’occupazione abusiva di immobili che, ai sensi dell’art. 5, stabilisce che “chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Tale divieto, mirante al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti, si aggiunge a quello di allacciamento per gli immobili non conformi alle norme urbanistico-edilizie, sancito dal precedente quadro normativo.
Il decreto legge n.47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n.80, ha confermato il collegamento tra la residenza e la non abusiva occupazione dell’immobile in cui si dichiara di avere la dimora abituale, prevedendo a carico “dei soggetti somministranti” i pubblici servizi, tra i quali rientra anche il servizio idrico integrato, l’obbligo di acquisire “idonea documentazione” da parte dei richiedenti l’allacciamento alle relative utenze.
In sostanza, in base alla nuova normativa, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della voltura, del rinnovo, devono riportare, a pena di nullità, i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si inoltra la domanda.
Coloro che presentano la richiesta di somministrazione di acqua potabile e di allacciamento alla rete fognaria devono, altresì, consentire la verifica dei propri dati e l’inserimento di questi ultimi, attraverso la consegna al soggetto gestore, di appositi documenti in originale o copia autentica o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.