Facilitazione pagamenti

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    Modulo richiesta rateizzazione

    Disciplina delle facilitazioni di pagamento

    Sono rateizzabili i debiti relativi ad utenze che non siano oggetto di ingiunzione di pagamento o iscrizione a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    La situazione dei pagamenti e degli eventuali insoluti è riportata su ciascuna fattura.

    La fattura corrente è rateizzabile quando l’importo è superiore all’80% dell’addebito medio degli ultimi 12 mesi. Tale condizione è messa in rilievo sulla fattura con la dicitura “questa bolletta può essere rateizzata”.

    Nel caso di più fatture insolute, l’ammontare complessivo è rateizzabile se almeno pari al 50% dell’importo medio annuo fatturato. Sono assunti a base di calcolo gli importi degli ultimi tre esercizi; ove non disponibili, intervalli temporali inferiori.

    Elaborazione del piano di rientro

    In relazione alla data di presentazione dell’istanza, il piano di rientro sarà elaborato come di seguito riportato:

    • Richiesta prima della scadenza o entro il decimo giorno dalla stessa. La sorta capitale – importo fatturato – è maggiorata degli interessi legali commisurati alle scadenze delle singole rate.
    • Richiesta inoltrata tra l’undicesimo giorno e il trentesimo dopo la scadenza. La sorta capitale – importo fatturato – è maggiorata degli interessi moratori (tasso BCE +3,5%) maturati sino al giorno di presentazione dell’istanza di rateizzazione. All’importo fatturato scaduto si applicano interessi legali commisurati alle scadenze delle singole rate.
    • Richiesta inoltrata dopo il trentesimo giorno (per tutte le tipologie d’uso ad esclusione dei “domestici residenti” e delle “utenze ad uso pubblico”). La sorta capitale – importo fatturato – è maggiorata degli interessi moratori (tasso BCE +3,5%) maturati sino al giorno di presentazione dell’istanza di rateizzazione e di una penale del 6%.  All’importo fatturato scaduto si applicano interessi legali commisurati alle scadenze delle singole rate.

    Il piano di rateizzazione decade al mancato pagamento di una delle rate alle scadenze prestabilite. Sull’importo fatturato non saldato si applicano interessi moratori (tasso BCE+3,5%) dal giorno successivo alla data di scadenza della rata non pagata.

    Numero massimo di rate consentito

    Il numero massimo di rate consentito varia a seconda dell’importo e della tipologia d’uso. In dettaglio:

    Utenze domestiche residenti e domestiche non residenti:

    • fino a € 500 max n. 6 rate mensili;
    • da € 501 a € 2.500 max n. 9 rate mensili;
    • da € 2.501 a € 5.000 max n. 12 rate mensili;
    • oltre € 5.000 max n. 18 rate mensili.

    Utenze domestiche beneficiarie del bonus sociale idrico e/o di misure di sostentamento integrative:

    • fino a € 500 max n. 9 rate mensili;
    • da € 501 a € 2.500 max n. 15 rate mensili;
    • da € 2.501 a € 5.000 max n. 21 rate mensili;
    • oltre € 5.000 max n. 27 rate mensili.

    Altre tipologie di utenza:

    • fino a € 2.500 max n. 6 rate mensili;
    • da € 2.501 a € 5.000 max n. 9 rate mensili;
    • da € 5.001 a € 10.000 max n. 12 rate mensili;
    • oltre € 10.000 max n. 18 rate mensili.

    Utenze produttive per le quali è stata attivata la procedura di costituzione in mora:

    • fino a € 1.500 max n. 6 rate mensili;
    • da € 1.501 a € 5.000 max n. 9 rate mensili con emissione di titoli di credito a garanzia;
    • oltre € 5.001 max n. 12 rate mensili con emissione di titoli di credito a garanzia.

    Le rate possono essere definite a cadenza non mensile sulla base della periodicità di emissione delle fatture all’utente finale o di intervalli temporali diversi purché accettati da ambo le parti.

    Le utenze produttive hanno facoltà di aderire a piani di dilazione della durata massima di 36 mesi, a condizione che le singole rate siano garantire da pagherò cambiario. In caso di inadempimento il gestore ricorre al recupero giudiziale.

    Per le utenze “cessate” e “da cessare” inadempienti valgono le medesime prescrizioni, ad eccezione della definizione dell’importo della prima rata che è pari almeno alla metà del debito maturato al giorno di presentazione dell’istanza di dilazione – sorta capitale maggiorata degli interessi moratori -. Il saldo della prima rata è condizione necessaria per la riattivazione del servizio.