Bollette non pagate

    C.R

    Quali le conseguenze del mancato pagamento delle bollette ?

    Il mancato pagamento della bolletta alla prevista scadenza comporta:

    – l’applicazione di interessi moratori pari al tasso BCE maggiorato del 3,5%;

    – dopo il trentesimo giorno, per tutte le tipologie d’uso ad esclusione dei “domestici residenti” e delle “utenze ad uso pubblico”, è prevista anche l’applicazione di una penale del 6%.

     

    Quali le azioni di recupero degli insoluti ?

    Consac ha a disposizione numerose azioni per il recupero degli insoluti.

    Un’azione di sollecito è svolta dal gestore attraverso la bolletta inviata all’utente  nella quale è evidenziato in prima pagina, in colore rosso, l’esistenza di fatture non pagate e, in apposito riquadro, l’elenco dettagliato delle bollette che non risultano pagate. Vengono poi emessi specifici solleciti che possono o meno contenere anche il preavviso di chiusura dello sbocco idrico.

    La disalimentazione della fornitura consiste nel blocco del flusso idrico mediante apposizione di uno speciale sigillo ed è effettuata decorsi 30 giorni dal preavviso di chiusura inviato a domicilio dell’Utente con posta raccomandata o email certificata. Può essere eseguita anche all’esterno del fabbricato mediante intercettazione della condotta di alimentazione. La riattivazione della fornitura chiusa per morosità è possibile solo dopo aver pagato l’intero debito o il 50% dello stesso e la sottoscrizione di un piano di rientro che, limitatamente alle attività produttive, va effettuato con prestazione di titoli di credito. Non si procede a nuovi allacciamenti su sbocchi chiusi per morosità se non previo puntuale accertamento della inesistenza di parentela o di situazioni di interesse tra il titolare del contratto dell’Utenza chiusa ed il nuovo richiedente.

    L’ingiunzione di pagamento è uno strumento legale attraverso cui viene richiesto all’utente il pagamento dei suoi debiti entro un termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto. Decorsi i termini previsti, se non opposta attraverso l’azione giudiziaria ordinaria,  l’ingiunzione diviene esecutiva e costituisce titolo per l’esecuzione di ulteriori attività.

    L’iscrizione a ruolo è la conseguenza del mancato pagamento dell’ingiunzione e consiste nell’affidamento all’Agenzia delle Entrate o ad altro soggetto abilitato dell’emissione della cartella di pagamento che, notificata all’utente, intima il pagamento entro il termine di 60 gg.

    L’azione esecutiva è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, in caso di parziale o mancato pagamento e si concretizza nel recupero del credito a valere sui beni del debitore attraverso il pignoramento di somme, stipendi e/o pensioni nei limiti previsti, fermo amministrativo di beni mobili registrati, quali autoveicoli o similari e, per i casi più rilevanti, il pignoramento di immobili. L’azione esecutiva può altresì essere attivata da legali incaricati dal Gestore.

    L’azione giudiziale può essere attuata da Consac a mezzo di suoi legali, attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria competente con le procedure della giustizia ordinaria (emissione di decreto ingiuntivo, azione ordinaria, ecc.).

    La cessione del credito  può essere disposta da Consac senza la preventiva autorizzazione del debitore. Il credito vantato da Consac è trasferito ad altro soggetto che tutelerà il suo credito nei modi ritenuti opportuni.

     

    Raccomandazioni

    Tutte le azioni che il Gestore è costretto “suo malgrado” ad attuare a causa del mancato pagamento della bolletta comportano costi che sono addebitati all’utente debitore.

    Maggiori e più precise informazioni circa le specifiche azioni attivate, tempi e costi sono contenuti negli atti emessi da Consac, dall’Agenzia delle Entrate o da legali fiduciari, che vengono di volta in volta comunicati al debitore.

    Il Gestore facilita i pagamenti ad utenti che si trovano in difficoltà economiche. E’ infatti possibile rateizzare la bolletta prima ancora che sia scaduto il termine di pagamento allorquando compare in bolletta la dicitura “bolletta rateizzabile”. E’ inoltre possibile rateizzare le bollette scadute secondo regole prefissate applicabili indistintamente a ciascun utente e pubblicate sul sito web www.consac.it. alla voce “facilitazione pagamenti” a cui si accede dall’home page.