Perdite occulte

    C.R

    È dovere dell’Utente verificare periodicamente il proprio impianto interno allo scopo di individuare eventuali perdite e provvedere all’immediata riparazione di guasti e rotture. È diritto – dovere dell’Utente verificare periodicamente le misure al proprio misuratore, per monitorare l’adeguatezza e l’evoluzione dei consumi.

    L’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento. Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita; nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza

    La “perdita idrica occulta” si manifesta quando sono contemporaneamente date le seguenti tre condizioni:

    – la perdita idrica non è visibile né rilevabile in modo diretto ed evidente;

    – la dispersione della risorsa idrica avviene per guasto o rottura a seguito di fatto accidentale, prolungato, fortuito ed involontario verificatosi a valle del contatore sull’impianto interno;

    – si determina un consumo eccessivo di risorsa idrica.

    Sono esclusi dalla definizione di “perdita idrica occulta” i consumi eccessivi derivanti da:

    – condizioni di utilizzo anomalo (a titolo esemplificativo il malfunzionamento di impianti di irrigazione);

    – malfunzionamento di rubinetti ed erogatori e degli impianti di utilizzazione degli scarichi e dei dispositivi delle vasche di riserva e di accumulo.

    Il consumo inficiato da perdita idrica occulta viene sgravato dal Gestore solo in accoglimento di specifica istanza dell’Utente (alla quale occorre allegare fattura/e dell’/degli intervento/i eseguito/i) e alle seguenti condizioni:

    – esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;

    – in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;

    La tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente è pari almeno a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo precedente. Il Gestore in nessun caso può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare all’Utente stesso o a terzi per le perdite idriche occulte negli impianti interni.