L’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, dispone che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Ciò premesso, nei file qui acclusi, si riportano in dettaglio i costi sostenuti dal soggetto gestore e trasposti in tariffa nel corso degli anni. Le metodologie di calcolo adottate, ispirate al principio del full cost recovery, sono definite dall’ARERA con specifiche delibere, il cui fine è la definizione di un moltiplicatore da applicare alle strutture tariffarie previgenti (per gli anni 2012/2013 la 585/2012/R/IDR; per il 2014 e il 2015 la 643/2013/R/IDR; per il quadriennio 2016/2019 la 664/2015/R/IDR; per la revisione del biennio 2018/2019 la 918/2017/R/IDR; per il quadriennio 2020 / 2023 la 580/2019/R/idr).
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