La sentenza del Tribunale di Napoli n.1180 depositata il 25 gennaio 2013 conferma nella sostanza il parere del 26.10.2011 reso dalla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche in materia di subentro del gestore nei rapporti di utenza degli enti locali.
La sentenza afferma che il trasferimento della gestione del servizio idrico è attuato per espressa volontà di legge e, in forza della legge, il gestore subentra all’ente locale per tutti i rapporti attivi e passivi ivi compresi quelli con l’utenza. La variazione del soggetto abilitato alla fornitura del servizio non comporta il venir meno del rapporto precedente, né determina la necessità di stipulare un nuovo contratto, né, infine, determina l’applicabilità della disciplina di cui agli art.1406 e seguenti del cc. che richiede, per l’efficacia della cessione del contratto, la notificazione della cessione e il consenso del soggetto. In sintesi il contenuto del contratto sia che attenga alla fornitura del servizio sia che attenga alle tariffe non è rimesso alla volontà negoziale, ma è determinato dalla legge.
La sentenza conferma dunque la fondatezza del comportamento tenuto da Consac allorquando ha acquisito nuove gestioni del servizio idrico integrato non necessitando per il trasferimento del contratto alcun consenso dell’Utente.